Da Regione Lombardia nuova ordinanza che regola anche l’attività di negozi e attività commerciali. Obbligatorio proteggere bocca e naso quando si esce
Regione Lombardia ha emanato una nuova ordinanza (n. 521 del 4-4-2020) per la prevenzione e gestione dell’emergenza coronavirus che merita attenzione anche per i suoi contenuti rivolti a chi gestisce negozi e attività di commercio al dettaglio. Ricordiamo che l’ordinanza, accanto alle disposizioni per le attività commerciali e per quelle economiche in generale, introduce anche l’obbligo per tutti di proteggere naso e bocca con le apposite mascherine o, in assenza, con qualunque altro indumento.
I contenuti dell’ordinanza sull’emergenza coronavirus in merito a commerci e negozi
Il secondo comma del primo articolo, lettera A), in primo luogo permette la vendita al dettaglio, in aggiunta alle attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità, di articoli di cartoleria e forniture per ufficio. Tale vendita è consentita all’interno degli esercizi commerciali indicati nell’allegato 1 del D.P.C.M. dell’11 marzo 2020. E’ permesso anche il commercio al dettaglio di fiori e piante, esclusivamente con la modalità della consegna a domicilio, in relazione a quanto previsto dall’art. 1, comma 1 lett. f) del D.P.C.M. del 22 marzo 2020.
Vietato il commercio con distributori automatici, a eccezione delle casette dell’acqua e del latte
Alla lettera B l’ordinanza vieta «il commercio effettuato per mezzo di distributori automatici, fatti salvi i distributori automatici di acqua potabile (c.d. Case dell’acqua) e quelli di latte sfuso, l’accesso ai quali deve avvenire nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro».
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Cosa non si può vendere nei festivi e prefestivi: non solo PC e smartphone
Alla lettera C dell’articolo 1, l’ordinanza vietala vendita nei giorni festivi e prefestivi di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni. Nei festivi e prefestivi vietata anche la vendita di elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici in esercizi non specializzati, apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati. Vietata anche la vendita di articoli per l’illuminazione, ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico. Infine nei festivi e prefestivi non sarà possibile vendere neanche prodotti di ottica e fotografia.
Com’è regolato l’accesso nelle attività commerciali al dettaglio
L’ordinanza della Regione Lombardia prevede inoltre (Lettera D) che l’accesso alle attività commerciali al dettaglio, al fine di limitare al massimo
la concentrazione di persone, sia consentito ad un solo componente per
nucleo familiare, fatta eccezione per la necessità di recare con sé minori,
disabili o anziani. Inoltre (lettera E), gli esercizi commerciali al dettaglio, di cui è consentita l’apertura in base all’allegato 1 del D.P.C.M. dell’11 marzo 2020, come integrato dal precedente punto a), devono mettere a disposizione dei clienti guanti monouso e idonee soluzioni idroalcoliche per le mani, prima dell’accesso all’esercizio.
Rilevazione della temperatura all’ingresso
Le nuove disposizioni introducono inoltre, alla lettera F), la raccomandazione di rilevare, a cura dei gestori dei supermercati, discount di alimentari e farmacie,e mediante idonee strumentazioni, la temperatura corporea dei clienti, oltre che del personale, prima del loro accesso. «A seguito del rilievo di temperatura corporea uguale o superiore a 37,5 °C – si legge nel documento – deve conseguire l’inibizione all’accesso all’attività con invito a ritornare alla propria abitazione e limitare al massimo i contatti sociali e contattare il proprio medico curante».
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L’Ordinanza sull’emergenza coronavirus per negozi e attività commerciali: consegna a domicilio
Alla lettera G) l’ordinanza sull’emergenza coronavirus per negozi e attività commerciali norma anche le consegne a domicilio: «la consegna a domicilio dei prodotti è consentita agli operatori commerciali
(ivi compresi quelli del commercio su area pubblica), limitatamente alle
categorie merceologiche previste dal D.P.C.M. dell’11 marzo 2020, come
integrate dal precedente punto a). Come previsto dal Punto 1.12.5 della
tabella A del d.lgs. 222/2016, quando l’attività di consegna a domicilio è
accessoria ad altra tipologia di vendita, non occorre alcun titolo di
legittimazione aggiuntivo. La consegna a domicilio, deve essere svolta nel
rispetto dei requisiti igienico sanitari, sia per il confezionamento che per il
trasporto, evitando altresì che al momento della consegna vi siano contatti
personali a distanza inferiore a un metro».
Sospesi fiere e mercati
Alla lettera H si stabilisce, infine che «sono sospesi i mercati coperti, i mercati scoperti e le fiere, sia per il settore merceologico alimentare che non alimentare».
Le altre disposizioni
Qui il testo integrale dell’ordinanza di regione Lombardia che prevede anche altre importanti disposizioni per le attività economiche, le attività di somministrazione di alimenti e bevande e le Pubbliche amministrazioni.
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